Art. 2.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
      2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o per la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra le fondazioni lirico-sinfoniche.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che le fondazioni lirico-sinfoniche garantiscano:

          a) un numero minimo di almeno quindici produzioni l'anno;

          b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

          c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano espressamente commissionate;

          d) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

          e) una prevalente presenza di interpreti italiani e comunitari;

          f) una significativa attività di scambio tra le fondazioni liriche;

          g) una concreta attività in trasferta estera con cadenza almeno triennale.

 

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